11 MAGGIO 2011
Alzi la mano chi fa l'operatore video e non ha mai dovuto eseguire delle riprese in cui erano compresi minori. Nessuno? Certo. Per chi lavora con la telecamera sono all'ordine del giorno riprese di comunioni, saggi scolastici e battesimi, ma anche solo comparsate di bambini in filmati matrimoniali, video di eventi e spot. Ma cosa possiamo riprendere? E come ci si deve comportare con il materiale raccolto? Su questo c'è ancora molta confusione: se da una parte siamo abituati a vedere video di bambini paffutelli liberamente condivisi su Facebook, dall'altra ci troviamo a parlare con adulti apprensivi e genitori preoccupati per la privacy dei loro pargoli. Proviamo a fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Innanzitutto è bene fare una distinzione tra la legge sulla privacy (che riguarda il trattamento dei dati personali) e quella sul diritto d'autore (art. 97 legge n. 633/1941, che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso). Vediamo come occorre regolarsi caso per caso.
Contrariamente a quanto spesso chiacchierato, per filmare un minore non è necessaria alcuna autorizzazione (cosa che invece è indispensabile per la pubblicazione). Al massimo, per evitare lunghe ed estenuanti discussioni, potete far firmare al genitore una semplice presa d'atto. Si tratta di un documento che non ha alcun valore legale, ma che fa felice il genitore e l'insegnante di turno.
Sempre senza alcuna autorizzazione potete montare i filmati che ritraggono minori e permetterne la visione in maniera privata e circoscritta, quando il materiale può essere visionato solo da chi ne fa richiesta e non è alla portata di chiunque. Ad esempio potete realizzare il video di un saggio scolastico o di una comunione e poi venderlo alle famiglie, oppure inserire il vostro filmato all'interno di un sito internet in una sezione visitabile solo dietro autorizzazione. Per la legge sulla privacy l'unico obbligo che avete è quello di informare (anche solo verbalmente) i genitori che il materiale in vostro possesso sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione del video e che in qualunque momento essi potranno chiedervi di eliminarlo (e voi sarete obbligati a farlo).
La legge sul diritto d'autore entra in gioco solo ed esclusivamente in caso di pubblicazione del video, cioè quando può essere visto da un pubblico indiscriminato. È il caso dei film e dei cortometraggi, dei video per il web, dei filmati istituzionali. Per tutti, grandi e piccini, siete obbligati a ottenere il consenso all'esposizione dell'immagine filmata. E per quanto riguarda i minori siete sottoposti anche al decreto 977/1967 sul lavoro minorile. In pratica dovete recarvi alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro della vostra città, e consegnare la seguente documentazione:
Attenzione: se lavorate con minorenni potete girare un totale di 7 ore che comprendono tre ore di ripresa, una di pausa e altre tre di ripresa.
Vi sembra troppo? Probabilmente lo è, visto e considerato che la proprietà dell'immagine personale nell'era di YouTube e Facebook è un concetto del tutto astratto. Ma per una volta tralasciamo le divagazioni teoriche e pensiamo a cose più concrete.